Freno tirato sull’uso degli autovelox per i Comuni, e ancora di più nelle “Città a 30” all’ora. Dopo il caos degli esposti per gli autovelox non omologati, e ancora prima, la protesta dei fleximan in tutto lo Stivale, domani, martedì 28 maggio, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che punta a disciplinare una volta per tutte l’uso e la collocazione dei rilevatori di velocità e a far sentire “ingiustamente vessati” gli automobilisti. Il provvedimento, annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, introduce una serie di novità che cambieranno in modo sostanziale l’uso degli autovelox, mettendo in primo piano di tutto alla sicurezza stradale e non– questo l’intento esplicito del ministro- le entrate dei Comuni attraverso le multe.
MENO DISCREZIONALITÀ AI COMUNI
Così, la principale novità è la riduzione dell’autonomia dei Comuni nella gestione degli autovelox: in base al nuovo decreto, sarà infatti il Prefetto a decidere dove posizionare i dispositivi, compresi quelli mobili, lungo le strade. Per le amministrazioni locali quindi sussiste l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al Prefetto per qualsiasi installazione e le stesse dovranno dimostrare che la scelta della collocazione sia motivata perché in aree “ad alto tasso di incidenti”.
Il decreto prevede poi che gli autovelox siano segnalati in anticipo, almeno un chilometro prima fuori dai centri abitati, tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo, e anche nei centri abitati sono previsti obblighi di segnalamento minimo: a 200 metri di distanza su quelle urbane di scorrimento e a 75 metri in tutte le altre.
Il decreto stabilisce che la velocità rilevata dagli autovelox sarà parametrata a quella prevista dal codice per ciascuna tipologia di strada, come 50 km/h nei centri urbani. Sulle strade extraurbane invece, i dispositivi potranno essere utilizzati solo per riduzione della velocità non superiore a 20 km rispetto al limite ordinario. L‘intento di utilizzare gli autovelox in modo mirato e necessario, come vicino a scuole, asili o ospedali, evitando l’uso di rilevatori di velocità senza una reale esigenza di sicurezza. ll decreto stabilisce anche i casi in cui si può ricorrere alla contestazione immediata. Viene precisato che è possibile fare ricorso a dispositivi che si trovano a bordo di un veicolo in movimento senza contestazione immediata solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. In generale, però, gli autovelox a bordo delle auto delle forze dell’ordine devono essere chiaramente riconoscibili.
La regola per cui “la velocità rilevata dagli autovelox sarà parametrata a quella prevista dal Codice per ciascuna tipologia di strada, ossia 50 chilometri nei centri urbani” si traduce che – ad eccezione di strade ciclabili e ciclopedonali- i Comuni non potranno posizionare strumenti di rilevazione dove il limite è fissato a 30 all’ora. Sono previste alcune deroghe ma molto specifiche. Le amministrazioni locali avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove regole e metterle in pratica, ma per evitare possibili ricorsi, in caso di autovelox diventati improvvisamente fuorilegge, sarà necessario attivarsi prima possibile (con tanto, in alcuni casi, di rimozione degli occhi elettronici). Infine, il decreto non affronta, né tanto meno risolve, invece il nodo omologazione dei dispositivi, emerso da una recente sentenza della Cassazione.